CCL per l'industria svizzera di mobili

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2021 fino al 02.01.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2021 fino al 31.08.2021
Ultime modifiche
Proroga dell'obbligatorietà generale senza modifiche per il 1° gennaio 2021. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021: CHF 23.14/ora rispettivamente CHF 21.36/ora se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2021 a CHF 19.90/ora rispettivamente CHF 18.37/ora se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovi contributi RESOR per Friburgo per il 1° gennaio 2021.
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Campo d'applicazione geografico
11081
È valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione geografico
11191
È valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione geografico
11321
È valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
11081
È valido per le ditte aderenti alla SEM, nonché per altre imprese che producono, a livello industriale, mobili in generale e mobili da salotto in senso lato, mobili per ufficio e letti.

Articolo 1.2
Campo d'applicazione aziendale
11191
È valido per le ditte aderenti alla SEM, nonché per altre imprese che producono, a livello industriale, mobili in generale e mobili da salotto in senso lato, mobili per ufficio e letti.

Articolo 1.2
Campo d'applicazione aziendale
11321
È valido per le ditte aderenti alla SEM, nonché per altre imprese che producono, a livello industriale, mobili in generale e mobili da salotto in senso lato, mobili per ufficio e letti.

Articolo 1.2
Campo d'applicazione personale
11081
È valido per i lavoratori con formazione professionale, con qualifica empirica, non qualificati e in formazione, in quanto non sottoposti ad altri CCL. Sono esclusi i dipendenti con funzioni aziendali direttiva e con procura. L’art. 6 'Salari' e l’art. 37 'Contributo ai costi di esecuzione, di perfezionamento professionale e alle opere sociali' non sono validi per il personale di commercio. L’art. 6 non è applicabile al personale in formazione. Per le conducenti e i conducenti professionisti vale, per quanto attiene l’orario di lavoro e si riposo, l’ordinanza federale sull’orario di lavoro e di riposo dei conducenti di veicoli a motore.

Articoli 1.2 e 1.3
Campo d'applicazione personale
11191
È valido per i lavoratori con formazione professionale, con qualifica empirica, non qualificati e in formazione, in quanto non sottoposti ad altri CCL. Sono esclusi i dipendenti con funzioni aziendali direttiva e con procura. L’art. 6 'Salari' e l’art. 37 'Contributo ai costi di esecuzione, di perfezionamento professionale e alle opere sociali' non sono validi per il personale di commercio. L’art. 6 non è applicabile al personale in formazione. Per le conducenti e i conducenti professionisti vale, per quanto attiene l’orario di lavoro e si riposo, l’ordinanza federale sull’orario di lavoro e di riposo dei conducenti di veicoli a motore.

Articoli 1.2 e 1.3
Campo d'applicazione personale
11321
È valido per i lavoratori con formazione professionale, con qualifica empirica, non qualificati e in formazione, in quanto non sottoposti ad altri CCL. Sono esclusi i dipendenti con funzioni aziendali direttiva e con procura. L’art. 6 'Salari' e l’art. 37 'Contributo ai costi di esecuzione, di perfezionamento professionale e alle opere sociali' non sono validi per il personale di commercio. L’art. 6 non è applicabile al personale in formazione. Per le conducenti e i conducenti professionisti vale, per quanto attiene l’orario di lavoro e si riposo, l’ordinanza federale sull’orario di lavoro e di riposo dei conducenti di veicoli a motore.

Articoli 1.2 e 1.3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11081
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11191
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11321
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11081
Esso è valido per i rapporti di lavoro tra le imprese che producono, a livello industriale, mobili in generale e mobili da salotto in senso lato, mobili per ufficio e letti, e i loro lavoratori con formazione professionale, con qualifica empirica, non qualificati e in formazione.
Sono esclusi:
- i dipendenti con funzioni aziendali direttive ed i lavoratori con procura ai sensi dell'articolo 458 e 462 del Codice delle obbligazioni

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11191
Esso è valido per i rapporti di lavoro tra le imprese che producono, a livello industriale, mobili in generale e mobili da salotto in senso lato, mobili per ufficio e letti, e i loro lavoratori con formazione professionale, con qualifica empirica, non qualificati e in formazione.
Sono esclusi:
- i dipendenti con funzioni aziendali direttive ed i lavoratori con procura ai sensi dell'articolo 458 e 462 del Codice delle obbligazioni

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11321
Esso è valido per i rapporti di lavoro tra le imprese che producono, a livello industriale, mobili in generale e mobili da salotto in senso lato, mobili per ufficio e letti, e i loro lavoratori con formazione professionale, con qualifica empirica, non qualificati e in formazione.
Sono esclusi:
- i dipendenti con funzioni aziendali direttive ed i lavoratori con procura ai sensi dell'articolo 458 e 462 del Codice delle obbligazioni

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11081
L'articolo 6 e l'articolo 36 non sono validi per il personale commerciale. L’articolo 6 non è applicabile al personale in formazione. Per i conducenti professionisti vale, per quanto attiene l'orario di lavoro e di riposo, l'ordinanza federale sulla durata del lavoro e di riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (ordinanza per gli autisti).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11191
L'articolo 6 e l'articolo 36 non sono validi per il personale commerciale. L’articolo 6 non è applicabile al personale in formazione. Per i conducenti professionisti vale, per quanto attiene l'orario di lavoro e di riposo, l'ordinanza federale sulla durata del lavoro e di riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (ordinanza per gli autisti).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11321
L'articolo 6 e l'articolo 36 non sono validi per il personale commerciale. L’articolo 6 non è applicabile al personale in formazione. Per i conducenti professionisti vale, per quanto attiene l'orario di lavoro e di riposo, l'ordinanza federale sulla durata del lavoro e di riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (ordinanza per gli autisti).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11081
Se il contratto non è disdetto da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza, si rinnova ogni volta per un altro anno.

Articolo 40.2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11191
Se il contratto non è disdetto da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza, si rinnova ogni volta per un altro anno.

Articolo 40.2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11321
Se il contratto non è disdetto da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza, si rinnova ogni volta per un altro anno.

Articolo 40.2
Informazioni organo paritetico
11081
Commissione paritetica nazionale dell'industria di mobili
Einschlagweg 2
4932 Lotzwil
062 919 72 48
info@sem.ch
 
Informazioni organo paritetico
11191
Commissione paritetica nazionale dell'industria di mobili
Einschlagweg 2
4932 Lotzwil
062 919 72 48
info@sem.ch
 
Informazioni organo paritetico
11321
Commissione paritetica nazionale dell'industria di mobili
Einschlagweg 2
4932 Lotzwil
062 919 72 48
info@sem.ch
 
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11081
Unia:
Theres Benz
044 295 15 28
theres.benz@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11191

Unia:
Manuela Zürcher
044 295 15 28
manuela.zuercher@unia.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11321

Unia:
Manuela Zürcher
044 295 15 28
manuela.zuercher@unia.ch

Salari / salari minimi
11081

Salari minimi dal 2013 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° ottobre 2013):

Categoria 18° anno di età 19° anno di età 20° anno di età - 1° anno di esperienza 2° anno di esperienza 3° anno di esperienza 4° anno di esperienza dal 5° anno di esperienza
Professionisti: professionisti con attestato professionale (AP), ecc (A1)     CHF 4'284.-- al mese, risp. CHF 24.07 per ora CHF 4'493.-- al mese, risp. CHF 25.24 per ora CHF 4'702.-- al mese, risp. CHF 26.42 per ora CHF 4'963.-- al mese, risp. CHF 27.88 per ora CHF 5'224.-- al mese, risp. CHF 29.35 per ora
Professionisti: professionisti con CFC, ecc. (A2)   CHF 4'042.-- al mese, risp. CHF 22.71 per ora CHF 4'135.-- al mese, risp. CHF 23.23 per ora CHF 4'274.-- al mese, risp. CHF 24.01 per ora CHF 4'367.-- al mese, risp. CHF 24.53 per ora CHF 4'506.-- al mese, risp. CHF 25.31 per ora CHF 4'646.-- al mese, risp. CHF 26.10 per ora
Professionisti: lavoratori con CFP, praticanti e lavoratrici/lavoratori che svolgono funzioni che necessitano di un prolungato periodo di apprendimento empirico, lavoratori qualificati che non rispondono al profilo della categoria A2 (B1) CHF 3'725.-- al mese, risp. CHF 20.93 per ora CHF 3'725.-- al mese, risp. CHF 20.93 per ora CHF 3'807.-- al mese, risp. CHF 21.39 per ora CHF 3'890.-- al mese, risp. CHF 21.85 per ora CHF 3'973.-- al mese, risp. CHF 22.32 per ora CHF 4'056.-- al mese, risp. CHF 22.79 per ora CHF 4'139.-- al mese, risp. CHF 23.25 per ora
Collaboratrici e collaboratori senza qualifica: collaboratori ausiliari (B2) CHF 3'515.-- al mese, risp. CHF 19.75 per ora CHF 3'515.-- al mese, risp. CHF 19.75 per ora CHF 3'589.-- al mese, risp. CHF 20.16 per ora CHF 3'700.-- al mese, risp. CHF 20.79 per ora      

Per giovani lavoratori con meno di 18 anni di età, il salario sarà fissato individualmente.

Condizioni di salario particolari

Per i lavoratori con una durevole incapacità al pieno rendimento dovuta a infermità fisica o mentale, comprovata da un certificato medico, i salari minimi rappresentano solo un valore indicativo. Qualora il salario sia inferiore al salario minimo, l’accordo salariale deve essere fissato per iscritto con esplicito riferimento alla menomazione. Situazioni transitorie o una pratica professionale insufficiente o carente non soddisfano la fattispecie della minore capacità di rendimento.
Sono ammesse per periodi di tempo delimitati misure di reintegrazione a seguito di necessità sociali comprovate e confermate dalle autorità. Nei casi controversi di cui al secondo capoverso, gli accordi vanno sottoposti alla Commissione professionale paritetica (PARISEM) che deciderà (...) Anche questi lavoratori hanno diritto agli aumenti salariali dovuti al carovita. Ai lavoratori occupati a cottimo è garantito il salario base concordato. Determinante, a tal fine, è il reddito salariale medio di due periodi di paga consecutivi. Ai lavoratori occupati a cottimo è garantito il salario base concordato. Determinante, a tal fine, è il reddito salariale medio di due periodi di paga consecutivi.

Cantone di Neuchâtel

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage). Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Articoli 6 e 7.1 – 7.2; Modello di livello salariale

Salari / salari minimi
11191

Salari minimi dal 2013 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° ottobre 2013):

Categoria 18° anno di età 19° anno di età 20° anno di età - 1° anno di esperienza 2° anno di esperienza 3° anno di esperienza 4° anno di esperienza dal 5° anno di esperienza
Professionisti: professionisti con attestato professionale (AP), ecc (A1)     CHF 4'284.-- al mese, risp. CHF 24.07 per ora CHF 4'493.-- al mese, risp. CHF 25.24 per ora CHF 4'702.-- al mese, risp. CHF 26.42 per ora CHF 4'963.-- al mese, risp. CHF 27.88 per ora CHF 5'224.-- al mese, risp. CHF 29.35 per ora
Professionisti: professionisti con CFC, ecc. (A2)   CHF 4'042.-- al mese, risp. CHF 22.71 per ora CHF 4'135.-- al mese, risp. CHF 23.23 per ora CHF 4'274.-- al mese, risp. CHF 24.01 per ora CHF 4'367.-- al mese, risp. CHF 24.53 per ora CHF 4'506.-- al mese, risp. CHF 25.31 per ora CHF 4'646.-- al mese, risp. CHF 26.10 per ora
Professionisti: lavoratori con CFP, praticanti e lavoratrici/lavoratori che svolgono funzioni che necessitano di un prolungato periodo di apprendimento empirico, lavoratori qualificati che non rispondono al profilo della categoria A2 (B1) CHF 3'725.-- al mese, risp. CHF 20.93 per ora CHF 3'725.-- al mese, risp. CHF 20.93 per ora CHF 3'807.-- al mese, risp. CHF 21.39 per ora CHF 3'890.-- al mese, risp. CHF 21.85 per ora CHF 3'973.-- al mese, risp. CHF 22.32 per ora CHF 4'056.-- al mese, risp. CHF 22.79 per ora CHF 4'139.-- al mese, risp. CHF 23.25 per ora
Collaboratrici e collaboratori senza qualifica: collaboratori ausiliari (B2) CHF 3'515.-- al mese, risp. CHF 19.75 per ora CHF 3'515.-- al mese, risp. CHF 19.75 per ora CHF 3'589.-- al mese, risp. CHF 20.16 per ora CHF 3'700.-- al mese, risp. CHF 20.79 per ora      

Per giovani lavoratori con meno di 18 anni di età, il salario sarà fissato individualmente.

Condizioni di salario particolari

Per i lavoratori con una durevole incapacità al pieno rendimento dovuta a infermità fisica o mentale, comprovata da un certificato medico, i salari minimi rappresentano solo un valore indicativo. Qualora il salario sia inferiore al salario minimo, l’accordo salariale deve essere fissato per iscritto con esplicito riferimento alla menomazione. Situazioni transitorie o una pratica professionale insufficiente o carente non soddisfano la fattispecie della minore capacità di rendimento.
Sono ammesse per periodi di tempo delimitati misure di reintegrazione a seguito di necessità sociali comprovate e confermate dalle autorità. Nei casi controversi di cui al secondo capoverso, gli accordi vanno sottoposti alla Commissione professionale paritetica (PARISEM) che deciderà (...) Anche questi lavoratori hanno diritto agli aumenti salariali dovuti al carovita. Ai lavoratori occupati a cottimo è garantito il salario base concordato. Determinante, a tal fine, è il reddito salariale medio di due periodi di paga consecutivi. Ai lavoratori occupati a cottimo è garantito il salario base concordato. Determinante, a tal fine, è il reddito salariale medio di due periodi di paga consecutivi.

Cantone di Neuchâtel

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage). Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Articoli 6 e 7.1 – 7.2; Modello di livello salariale

Salari / salari minimi
11321

Salari minimi dal 2013 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° ottobre 2013):

Categoria 18° anno di età 19° anno di età 20° anno di età - 1° anno di esperienza 2° anno di esperienza 3° anno di esperienza 4° anno di esperienza dal 5° anno di esperienza
Professionisti: professionisti con attestato professionale (AP), ecc (A1)     CHF 4'284.-- al mese, risp. CHF 24.07 per ora CHF 4'493.-- al mese, risp. CHF 25.24 per ora CHF 4'702.-- al mese, risp. CHF 26.42 per ora CHF 4'963.-- al mese, risp. CHF 27.88 per ora CHF 5'224.-- al mese, risp. CHF 29.35 per ora
Professionisti: professionisti con CFC, ecc. (A2)   CHF 4'042.-- al mese, risp. CHF 22.71 per ora CHF 4'135.-- al mese, risp. CHF 23.23 per ora CHF 4'274.-- al mese, risp. CHF 24.01 per ora CHF 4'367.-- al mese, risp. CHF 24.53 per ora CHF 4'506.-- al mese, risp. CHF 25.31 per ora CHF 4'646.-- al mese, risp. CHF 26.10 per ora
Professionisti: lavoratori con CFP, praticanti e lavoratrici/lavoratori che svolgono funzioni che necessitano di un prolungato periodo di apprendimento empirico, lavoratori qualificati che non rispondono al profilo della categoria A2 (B1) CHF 3'725.-- al mese, risp. CHF 20.93 per ora CHF 3'725.-- al mese, risp. CHF 20.93 per ora CHF 3'807.-- al mese, risp. CHF 21.39 per ora CHF 3'890.-- al mese, risp. CHF 21.85 per ora CHF 3'973.-- al mese, risp. CHF 22.32 per ora CHF 4'056.-- al mese, risp. CHF 22.79 per ora CHF 4'139.-- al mese, risp. CHF 23.25 per ora
Collaboratrici e collaboratori senza qualifica: collaboratori ausiliari (B2) CHF 3'515.-- al mese, risp. CHF 19.75 per ora CHF 3'515.-- al mese, risp. CHF 19.75 per ora CHF 3'589.-- al mese, risp. CHF 20.16 per ora CHF 3'700.-- al mese, risp. CHF 20.79 per ora      

Per giovani lavoratori con meno di 18 anni di età, il salario sarà fissato individualmente.

Condizioni di salario particolari

Per i lavoratori con una durevole incapacità al pieno rendimento dovuta a infermità fisica o mentale, comprovata da un certificato medico, i salari minimi rappresentano solo un valore indicativo. Qualora il salario sia inferiore al salario minimo, l’accordo salariale deve essere fissato per iscritto con esplicito riferimento alla menomazione. Situazioni transitorie o una pratica professionale insufficiente o carente non soddisfano la fattispecie della minore capacità di rendimento.
Sono ammesse per periodi di tempo delimitati misure di reintegrazione a seguito di necessità sociali comprovate e confermate dalle autorità. Nei casi controversi di cui al secondo capoverso, gli accordi vanno sottoposti alla Commissione professionale paritetica (PARISEM) che deciderà (...) Anche questi lavoratori hanno diritto agli aumenti salariali dovuti al carovita. Ai lavoratori occupati a cottimo è garantito il salario base concordato. Determinante, a tal fine, è il reddito salariale medio di due periodi di paga consecutivi. Ai lavoratori occupati a cottimo è garantito il salario base concordato. Determinante, a tal fine, è il reddito salariale medio di due periodi di paga consecutivi.

Cantone di Neuchâtel

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage). Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Articoli 6 e 7.1 – 7.2; Modello di livello salariale

Categorie salariali
11081
Categoria salarialeFormazione
A1Professionisti con attestato professionale (AP)Professionisti i cui compiti esigono competenze chiaramente superiori al tirocinio (caporeparto, caposquadra, capomacchinista, maestro imbottitore/maestra imbottitrice di mobili (ecc.).
A2Professionisti con CFCDiploma specifico del ramo, conseguito dopo avere assolto un apprendistato di almeno tre anni (oppure l’attestato di capacità federale conseguita in base all’articolo 41 della LFP), così come lavoratori con formazione equivalente.
B1Lavoratori con Certificato federale di formazione pratica (CFP)Praticanti e lavoratrici/lavoratori che svolgono funzioni che necessitano di un prolungato periodo di apprendimento empirico e possiedono pertanto determinate abilità e conoscenze dei materiali e delle attrezzature dell’azienda, così come i lavoratori qualificati che non rispondono al profilo della categoria A2.
B2Collaboratrici e collaboratori senza qualifica che vengono impiegati come collaboratori ausiliari.
Qualora sussistano dei dubbi riguardo all’assegnazione a una categoria salariale, la decisione spetta alla Commissione paritetica professionale.

Articolo 6.2
Categorie salariali
11191
Categoria salarialeFormazione
A1Professionisti con attestato professionale (AP)Professionisti i cui compiti esigono competenze chiaramente superiori al tirocinio (caporeparto, caposquadra, capomacchinista, maestro imbottitore/maestra imbottitrice di mobili (ecc.).
A2Professionisti con CFCDiploma specifico del ramo, conseguito dopo avere assolto un apprendistato di almeno tre anni (oppure l’attestato di capacità federale conseguita in base all’articolo 41 della LFP), così come lavoratori con formazione equivalente.
B1Lavoratori con Certificato federale di formazione pratica (CFP)Praticanti e lavoratrici/lavoratori che svolgono funzioni che necessitano di un prolungato periodo di apprendimento empirico e possiedono pertanto determinate abilità e conoscenze dei materiali e delle attrezzature dell’azienda, così come i lavoratori qualificati che non rispondono al profilo della categoria A2.
B2Collaboratrici e collaboratori senza qualifica che vengono impiegati come collaboratori ausiliari.
Qualora sussistano dei dubbi riguardo all’assegnazione a una categoria salariale, la decisione spetta alla Commissione paritetica professionale.

Articolo 6.2
Categorie salariali
11321
Categoria salarialeFormazione
A1Professionisti con attestato professionale (AP)Professionisti i cui compiti esigono competenze chiaramente superiori al tirocinio (caporeparto, caposquadra, capomacchinista, maestro imbottitore/maestra imbottitrice di mobili (ecc.).
A2Professionisti con CFCDiploma specifico del ramo, conseguito dopo avere assolto un apprendistato di almeno tre anni (oppure l’attestato di capacità federale conseguita in base all’articolo 41 della LFP), così come lavoratori con formazione equivalente.
B1Lavoratori con Certificato federale di formazione pratica (CFP)Praticanti e lavoratrici/lavoratori che svolgono funzioni che necessitano di un prolungato periodo di apprendimento empirico e possiedono pertanto determinate abilità e conoscenze dei materiali e delle attrezzature dell’azienda, così come i lavoratori qualificati che non rispondono al profilo della categoria A2.
B2Collaboratrici e collaboratori senza qualifica che vengono impiegati come collaboratori ausiliari.
Qualora sussistano dei dubbi riguardo all’assegnazione a una categoria salariale, la decisione spetta alla Commissione paritetica professionale.

Articolo 6.2
Aumento salariale
11081
2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020):
Aumento del salario sul monte salari totale dell’1.5%, di cui lo 0.75% individuale e lo 0.75% generale. Gli aumenti di salario concessi per il 2019 possono essere computati.
Gli apprendisti sono esclusi da questo aumento salariale.
Per i lavoratori con salario orario deve essere applicata la stessa base di calcolo.

I collaboratori, che sono entrati in funzione tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019, su base individuale avranno lo 0.5% di aumento salariale.



Articolo 40; Aggiunta all'articolo 6
Aumento salariale
11191
2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020):
Aumento del salario sul monte salari totale dell’1.5%, di cui lo 0.75% individuale e lo 0.75% generale. Gli aumenti di salario concessi per il 2019 possono essere computati.
Gli apprendisti sono esclusi da questo aumento salariale.
Per i lavoratori con salario orario deve essere applicata la stessa base di calcolo.

I collaboratori, che sono entrati in funzione tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019, su base individuale avranno lo 0.5% di aumento salariale.



Articolo 40; Aggiunta all'articolo 6
Aumento salariale
11321
2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020):
Aumento del salario sul monte salari totale dell’1.5%, di cui lo 0.75% individuale e lo 0.75% generale. Gli aumenti di salario concessi per il 2019 possono essere computati.
Gli apprendisti sono esclusi da questo aumento salariale.
Per i lavoratori con salario orario deve essere applicata la stessa base di calcolo.

I collaboratori, che sono entrati in funzione tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019, su base individuale avranno lo 0.5% di aumento salariale.



Articolo 40; Aggiunta all'articolo 6
Tredicesima mensilità
11081
I lavoratori hanno diritto annualmente ad una 13.ma mensilità. Resta riservata una eventuale riduzione conformemente all’articolo 4.7. e 8.5. Per i lavoratori pagati ad ora il salario mensile è calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 capoverso 1.

Se il rapporto di lavoro ha inizio o cessa regolarmente nel corso di un anno civile, sussiste il diritto pro rata alla 13.ma mensilità, fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 capoverso 1. Se il rapporto di lavoro viene sciolto durante il periodo di prova non sussiste il diritto pro rata alla 13.ma mensilità.

Se nel corso dell’anno civile il lavoratore non è in grado di fornire la prestazione lavorativa per un periodo complessivo superiore a due mesi, la 13a mensilità viene ridotta di un dodicesimo per ogni mese intero di assenza. Per eventuale periodi di diritto a indennità giornaliere non sussiste il diritto pro rata alla 13a mensilità. Nell’indennità tale quota è già compresa. Il servizio militare obbligatorio fino a 4 settimane non è reso in considerazione.

Articoli 8.1 – 8.5
Tredicesima mensilità
11191
I lavoratori hanno diritto annualmente ad una 13.ma mensilità. Resta riservata una eventuale riduzione conformemente all’articolo 4.7. e 8.5. Per i lavoratori pagati ad ora il salario mensile è calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 capoverso 1.

Se il rapporto di lavoro ha inizio o cessa regolarmente nel corso di un anno civile, sussiste il diritto pro rata alla 13.ma mensilità, fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 capoverso 1. Se il rapporto di lavoro viene sciolto durante il periodo di prova non sussiste il diritto pro rata alla 13.ma mensilità.

Se nel corso dell’anno civile il lavoratore non è in grado di fornire la prestazione lavorativa per un periodo complessivo superiore a due mesi, la 13a mensilità viene ridotta di un dodicesimo per ogni mese intero di assenza. Per eventuale periodi di diritto a indennità giornaliere non sussiste il diritto pro rata alla 13a mensilità. Nell’indennità tale quota è già compresa. Il servizio militare obbligatorio fino a 4 settimane non è reso in considerazione.

Articoli 8.1 – 8.5
Tredicesima mensilità
11321
I lavoratori hanno diritto annualmente ad una 13.ma mensilità. Resta riservata una eventuale riduzione conformemente all’articolo 4.7. e 8.5. Per i lavoratori pagati ad ora il salario mensile è calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 capoverso 1.

Se il rapporto di lavoro ha inizio o cessa regolarmente nel corso di un anno civile, sussiste il diritto pro rata alla 13.ma mensilità, fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 capoverso 1. Se il rapporto di lavoro viene sciolto durante il periodo di prova non sussiste il diritto pro rata alla 13.ma mensilità.

Se nel corso dell’anno civile il lavoratore non è in grado di fornire la prestazione lavorativa per un periodo complessivo superiore a due mesi, la 13a mensilità viene ridotta di un dodicesimo per ogni mese intero di assenza. Per eventuale periodi di diritto a indennità giornaliere non sussiste il diritto pro rata alla 13a mensilità. Nell’indennità tale quota è già compresa. Il servizio militare obbligatorio fino a 4 settimane non è reso in considerazione.

Articoli 8.1 – 8.5
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11081
Tipo di lavoro Supplemento
lavoro notturno 50%
Lavoro di domenica 100%

Articoli 5.4 et 5.5
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11191
Tipo di lavoro Supplemento
lavoro notturno 50%
Lavoro di domenica 100%

Articoli 5.4 et 5.5
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11321
Tipo di lavoro Supplemento
lavoro notturno 50%
Lavoro di domenica 100%

Articoli 5.4 et 5.5
Lavoro a turni
11081

In caso di lavoro a turni in regime a doppio turno, i lavoratori hanno dirito a un’indennità di turno del 10% calcolata sui salari orari minimi contrattuali di cui all’articolo 6.3.
Per essere considerata lavoro a turni, l’attività lavorativa deve richiedere l’impiego di due o più lavoratori sullo stesso posto di lavoro e deve iniziare prima delle ore 06.00 e/o terminare dopo le ore 18.00.

Articolo 6.5

Lavoro a turni
11191

In caso di lavoro a turni in regime a doppio turno, i lavoratori hanno dirito a un’indennità di turno del 10% calcolata sui salari orari minimi contrattuali di cui all’articolo 6.3.
Per essere considerata lavoro a turni, l’attività lavorativa deve richiedere l’impiego di due o più lavoratori sullo stesso posto di lavoro e deve iniziare prima delle ore 06.00 e/o terminare dopo le ore 18.00.

Articolo 6.5

Lavoro a turni
11321

In caso di lavoro a turni in regime a doppio turno, i lavoratori hanno dirito a un’indennità di turno del 10% calcolata sui salari orari minimi contrattuali di cui all’articolo 6.3.
Per essere considerata lavoro a turni, l’attività lavorativa deve richiedere l’impiego di due o più lavoratori sullo stesso posto di lavoro e deve iniziare prima delle ore 06.00 e/o terminare dopo le ore 18.00.

Articolo 6.5

Rimborso spese
11081
Per il lavoro in trasferta (4 km fuori del posto di lavoro) i lavoratori hanno diritto alle seguenti indennità forfetarie:
Tipo di speseIndennità
ColazioneCHF 10.--
PranzoCHF 19.--
CenaCHF 19.--
Pernottamento CHF 75.--
Totale CHF 123.--
Indennità adeguate saranno concordate nel caso in cui i lavoratori effettuino trasferte in località particolarmente costose. Se l’impresa provvede direttamente al vitto e all’alloggio non insorge nessuna pretesa alle indennità di cui agli articoli 17.1 e 17.2.

Le spese di viaggio sostenute dai lavoratori a causa del lavoro in trasferta, saranno rimborsate dall’impresa.
Tipo di speseIndennità
Utilizzo di un’autovettura privata almeno CHF -.65/km
Utilizzo di una motocicletta almeno CHF -.35/km
Utilizzo di un motociclo almeno CHF -.20/km
Il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro consueto è considerato il tragitto di lavoro normale ed è a carico del lavoratore. In caso di attività in trasferta, il tempo di viaggio supplementare vale come tempo di lavoro e i costi di trasporto supplementari sono a carico del datore di lavoro.

Scadenza
In base al conteggio presentato dai lavoratori, il rimborso delle spese sarà effettuato di volta in volta assieme al salario.

Articoli 17 – 19
Rimborso spese
11191
Per il lavoro in trasferta (4 km fuori del posto di lavoro) i lavoratori hanno diritto alle seguenti indennità forfetarie:
Tipo di speseIndennità
ColazioneCHF 10.--
PranzoCHF 19.--
CenaCHF 19.--
Pernottamento CHF 75.--
Totale CHF 123.--
Indennità adeguate saranno concordate nel caso in cui i lavoratori effettuino trasferte in località particolarmente costose. Se l’impresa provvede direttamente al vitto e all’alloggio non insorge nessuna pretesa alle indennità di cui agli articoli 17.1 e 17.2.

Le spese di viaggio sostenute dai lavoratori a causa del lavoro in trasferta, saranno rimborsate dall’impresa.
Tipo di speseIndennità
Utilizzo di un’autovettura privata almeno CHF -.65/km
Utilizzo di una motocicletta almeno CHF -.35/km
Utilizzo di un motociclo almeno CHF -.20/km
Il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro consueto è considerato il tragitto di lavoro normale ed è a carico del lavoratore. In caso di attività in trasferta, il tempo di viaggio supplementare vale come tempo di lavoro e i costi di trasporto supplementari sono a carico del datore di lavoro.

Scadenza
In base al conteggio presentato dai lavoratori, il rimborso delle spese sarà effettuato di volta in volta assieme al salario.

Articoli 17 – 19
Rimborso spese
11321
Per il lavoro in trasferta (4 km fuori del posto di lavoro) i lavoratori hanno diritto alle seguenti indennità forfetarie:
Tipo di speseIndennità
ColazioneCHF 10.--
PranzoCHF 19.--
CenaCHF 19.--
Pernottamento CHF 75.--
Totale CHF 123.--
Indennità adeguate saranno concordate nel caso in cui i lavoratori effettuino trasferte in località particolarmente costose. Se l’impresa provvede direttamente al vitto e all’alloggio non insorge nessuna pretesa alle indennità di cui agli articoli 17.1 e 17.2.

Le spese di viaggio sostenute dai lavoratori a causa del lavoro in trasferta, saranno rimborsate dall’impresa.
Tipo di speseIndennità
Utilizzo di un’autovettura privata almeno CHF -.65/km
Utilizzo di una motocicletta almeno CHF -.35/km
Utilizzo di un motociclo almeno CHF -.20/km
Il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro consueto è considerato il tragitto di lavoro normale ed è a carico del lavoratore. In caso di attività in trasferta, il tempo di viaggio supplementare vale come tempo di lavoro e i costi di trasporto supplementari sono a carico del datore di lavoro.

Scadenza
In base al conteggio presentato dai lavoratori, il rimborso delle spese sarà effettuato di volta in volta assieme al salario.

Articoli 17 – 19
Orario di lavoro
11081
L’orario di lavoro settimanale può essere definito con flessibilità a livello aziendale nel modo seguente:
Media settimanaleFascia oraria settimanaleMedia mensileTotale delle ore annue
41 ore32–45 ore178 ore2138 ore

Se, per motivi non imputabili ai lavoratori, la fascia oraria mensile non raggiunge 139 ore, la differenza tra il lavoro prestato e la fascia oraria minima dev’essere compensata a spese del datore di lavoro.
(...)
La settimana lavorativa conta 5 giorni.

I lavoratori hanno diritto ad un salario mensile invariabile. La media annuale dell’orario di lavoro mensile costituisce la base per il calcolo
– del salario mensile fisso;
– del salario in durante le vacanze e giorni festivi;
– del salario in caso di malattia ed infortunio;
– del salario durante il servizio militare e protezione civile;
– del salario in caso di giorni di assenza secondo l’articolo 15;
– del salario in caso di riduzione dell’orario di lavoro.

L’impresa ha l’obbligo di effettuare un controllo dell’orario di lavoro di tutti i lavoratori e di comunicare loro mensilmente il saldo del conto orario di lavoro. La documentazione di detto controllo deve essere conservata per cinque anni dall’impresa.

A fine anno, risp. a un determinato giorno fisso stabilito dall’impresa, si possono riportare al massimo 100 ore in più o in meno sul conto dell’anno successivo. Oltre questo limite, le ulteriori ore in più devono essere compensate in base all’articolo 5. Le ore in meno non imputabili a colpe dei lavoratori sono a carico dell’impresa. Se l’impresa non sceglie l’ultimo giorno dell’anno quale scadenza fissa, essa deve comunicare alla Commissione professionale paritetica la data scelta in alternativa.

Gli orari di lavoro settimanale flessibili devono essere concordati con il personale dipendente, rispettivamente con la commissione aziendale, una settimana prima della loro introduzione. Ciò vale anche per la suddivisione dell’orario di lavoro giornaliero. Dev’essere rispettata una pausa di almeno mezz’ora per il pranzo. Lo sgombero del posto di lavoro e il riordino degli attrezzi avviene durante il tempo di lavoro, posto che a tale compito debbano provvedere i lavoratori.

I lavoratori sono tenuti a rispettare con precisione gli orari di lavoro. I dipendenti che mancano al lavoro ingiustificatamente, senza motivo valido e senza autorizzazione dell’azienda, dovranno subire una riduzione della quota della 13ma mensilità pari al 5% per ogni 41 ore di lavoro perso, a meno che l’ammanco non venga recuperato.

Articoli 4.1 – 4.7
Orario di lavoro
11191
L’orario di lavoro settimanale può essere definito con flessibilità a livello aziendale nel modo seguente:
Media settimanaleFascia oraria settimanaleMedia mensileTotale delle ore annue
41 ore32–45 ore178 ore2138 ore

Se, per motivi non imputabili ai lavoratori, la fascia oraria mensile non raggiunge 139 ore, la differenza tra il lavoro prestato e la fascia oraria minima dev’essere compensata a spese del datore di lavoro.
(...)
La settimana lavorativa conta 5 giorni.

I lavoratori hanno diritto ad un salario mensile invariabile. La media annuale dell’orario di lavoro mensile costituisce la base per il calcolo
– del salario mensile fisso;
– del salario in durante le vacanze e giorni festivi;
– del salario in caso di malattia ed infortunio;
– del salario durante il servizio militare e protezione civile;
– del salario in caso di giorni di assenza secondo l’articolo 15;
– del salario in caso di riduzione dell’orario di lavoro.

L’impresa ha l’obbligo di effettuare un controllo dell’orario di lavoro di tutti i lavoratori e di comunicare loro mensilmente il saldo del conto orario di lavoro. La documentazione di detto controllo deve essere conservata per cinque anni dall’impresa.

A fine anno, risp. a un determinato giorno fisso stabilito dall’impresa, si possono riportare al massimo 100 ore in più o in meno sul conto dell’anno successivo. Oltre questo limite, le ulteriori ore in più devono essere compensate in base all’articolo 5. Le ore in meno non imputabili a colpe dei lavoratori sono a carico dell’impresa. Se l’impresa non sceglie l’ultimo giorno dell’anno quale scadenza fissa, essa deve comunicare alla Commissione professionale paritetica la data scelta in alternativa.

Gli orari di lavoro settimanale flessibili devono essere concordati con il personale dipendente, rispettivamente con la commissione aziendale, una settimana prima della loro introduzione. Ciò vale anche per la suddivisione dell’orario di lavoro giornaliero. Dev’essere rispettata una pausa di almeno mezz’ora per il pranzo. Lo sgombero del posto di lavoro e il riordino degli attrezzi avviene durante il tempo di lavoro, posto che a tale compito debbano provvedere i lavoratori.

I lavoratori sono tenuti a rispettare con precisione gli orari di lavoro. I dipendenti che mancano al lavoro ingiustificatamente, senza motivo valido e senza autorizzazione dell’azienda, dovranno subire una riduzione della quota della 13ma mensilità pari al 5% per ogni 41 ore di lavoro perso, a meno che l’ammanco non venga recuperato.

Articoli 4.1 – 4.7
Orario di lavoro
11321
L’orario di lavoro settimanale può essere definito con flessibilità a livello aziendale nel modo seguente:
Media settimanaleFascia oraria settimanaleMedia mensileTotale delle ore annue
41 ore32–45 ore178 ore2138 ore

Se, per motivi non imputabili ai lavoratori, la fascia oraria mensile non raggiunge 139 ore, la differenza tra il lavoro prestato e la fascia oraria minima dev’essere compensata a spese del datore di lavoro.
(...)
La settimana lavorativa conta 5 giorni.

I lavoratori hanno diritto ad un salario mensile invariabile. La media annuale dell’orario di lavoro mensile costituisce la base per il calcolo
– del salario mensile fisso;
– del salario in durante le vacanze e giorni festivi;
– del salario in caso di malattia ed infortunio;
– del salario durante il servizio militare e protezione civile;
– del salario in caso di giorni di assenza secondo l’articolo 15;
– del salario in caso di riduzione dell’orario di lavoro.

L’impresa ha l’obbligo di effettuare un controllo dell’orario di lavoro di tutti i lavoratori e di comunicare loro mensilmente il saldo del conto orario di lavoro. La documentazione di detto controllo deve essere conservata per cinque anni dall’impresa.

A fine anno, risp. a un determinato giorno fisso stabilito dall’impresa, si possono riportare al massimo 100 ore in più o in meno sul conto dell’anno successivo. Oltre questo limite, le ulteriori ore in più devono essere compensate in base all’articolo 5. Le ore in meno non imputabili a colpe dei lavoratori sono a carico dell’impresa. Se l’impresa non sceglie l’ultimo giorno dell’anno quale scadenza fissa, essa deve comunicare alla Commissione professionale paritetica la data scelta in alternativa.

Gli orari di lavoro settimanale flessibili devono essere concordati con il personale dipendente, rispettivamente con la commissione aziendale, una settimana prima della loro introduzione. Ciò vale anche per la suddivisione dell’orario di lavoro giornaliero. Dev’essere rispettata una pausa di almeno mezz’ora per il pranzo. Lo sgombero del posto di lavoro e il riordino degli attrezzi avviene durante il tempo di lavoro, posto che a tale compito debbano provvedere i lavoratori.

I lavoratori sono tenuti a rispettare con precisione gli orari di lavoro. I dipendenti che mancano al lavoro ingiustificatamente, senza motivo valido e senza autorizzazione dell’azienda, dovranno subire una riduzione della quota della 13ma mensilità pari al 5% per ogni 41 ore di lavoro perso, a meno che l’ammanco non venga recuperato.

Articoli 4.1 – 4.7
Lavoro straordinario / ore supplementari
11081
È considerato lavoro straordinario quello che supera le 45 ore settimanali. Al riguardo non viene tenuto conto delle ore di recupero.
Se non viene effettuata una compensazione in tempo libero, l’impresa dovrà corrispondere i seguenti supplementi: per ore di lavoro supplementari (lavoro straordinario) normali 25%

Per il tempo di viaggio non è dovuto nessun supplemento.

La retribuzione oraria dei lavoratori che percepiscono un salario mensile viene calcolata partendo da una base di 178 ore di lavoro mensili.

Articoli 5.2, 5.4 e 5.6
Lavoro straordinario / ore supplementari
11191
È considerato lavoro straordinario quello che supera le 45 ore settimanali. Al riguardo non viene tenuto conto delle ore di recupero.
Se non viene effettuata una compensazione in tempo libero, l’impresa dovrà corrispondere i seguenti supplementi: per ore di lavoro supplementari (lavoro straordinario) normali 25%

Per il tempo di viaggio non è dovuto nessun supplemento.

La retribuzione oraria dei lavoratori che percepiscono un salario mensile viene calcolata partendo da una base di 178 ore di lavoro mensili.

Articoli 5.2, 5.4 e 5.6
Lavoro straordinario / ore supplementari
11321
È considerato lavoro straordinario quello che supera le 45 ore settimanali. Al riguardo non viene tenuto conto delle ore di recupero.
Se non viene effettuata una compensazione in tempo libero, l’impresa dovrà corrispondere i seguenti supplementi: per ore di lavoro supplementari (lavoro straordinario) normali 25%

Per il tempo di viaggio non è dovuto nessun supplemento.

La retribuzione oraria dei lavoratori che percepiscono un salario mensile viene calcolata partendo da una base di 178 ore di lavoro mensili.

Articoli 5.2, 5.4 e 5.6
Vacanze
11081
utti i lavoratori hanno diritto per ogni anno civile (1° gennaio fino al 31 dicembre) alle seguenti vacanze retribuite:
Categoria di età Giorni di vacanza
Giovani e apprendisti25 giorni lavorativi
Dal primo anno di servizio 21 giorni lavorativi
Dal 40.mo fino al 50mo anno di età 22 giorni lavorativi
Dal 50.mo anno di età 25 giorni lavorativi
Dal 60.mo anno di età 30 giorni lavorativi
Nell’anno in cui si compie il 50.mo rispettivamente il 60.mo anno di età sussiste il diritto ad un pro rata sulla quinta rispettivamente sesta settimana di vacanze. Le vacanze aziendali devono essere comunicate al personale dipendente entro il 15 dicembre.

Se il rapporto di lavoro nell’anno corrispondente è durato meno di 12 mesi, i lavoratori hanno diritto a vacanze pro rata temporis. Se il rapporto di lavoro in un mese è durato 15 o più gorni, il mese in questione verrà considerato per intero. Se invece il rapporto di lavoro in un mese è durato meno di 15 giorni, viene meno per quel mese ogni diritto alle vacanze.

In caso di limitazione aziendali o perdite di lavoro imputabili a colpa propria per oltre due mesi, esiste solo un diritto pro rata alle vacanze. Se a causa di malattia, infortunio o servizio militare subentra una perdita di lavoro superiore a due mesi, il diritto alle vacanze può essere proporzionalmente ridotto. Le prime 4 settimane di servizio militare non danno adito a riduzione delle vacanze. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno un diritto pro rata.
Un giorno di vacanza è calcolato sulla base di 8.2 ore.

Per i lavoratori a cottimo fa testo il salario medio degli ultimi 3 periodi di retribuzione precedenti l’inizio delle vacanze.

I giorni festivi o di riposo che cadono durante le vacanze, e che sono indennizzati conformemente all’articolo 21, non valgono come giorni di vacanza.

Se non esiste un diritto al pagamento del salario in misura corrispondente alle vacanze aziendali (ad esempio, per anni di servizio incompleto, anticipi presi sulle vacanze, ecc.), i giorni che non danno diritto a remunerazione sono da considerare come vacanze non retribuite, ma possono essere, tuttavia, recuperati anticipatamente o posticipatamente.

Articolo 20
Vacanze
11191
utti i lavoratori hanno diritto per ogni anno civile (1° gennaio fino al 31 dicembre) alle seguenti vacanze retribuite:
Categoria di età Giorni di vacanza
Giovani e apprendisti25 giorni lavorativi
Dal primo anno di servizio 21 giorni lavorativi
Dal 40.mo fino al 50mo anno di età 22 giorni lavorativi
Dal 50.mo anno di età 25 giorni lavorativi
Dal 60.mo anno di età 30 giorni lavorativi
Nell’anno in cui si compie il 50.mo rispettivamente il 60.mo anno di età sussiste il diritto ad un pro rata sulla quinta rispettivamente sesta settimana di vacanze. Le vacanze aziendali devono essere comunicate al personale dipendente entro il 15 dicembre.

Se il rapporto di lavoro nell’anno corrispondente è durato meno di 12 mesi, i lavoratori hanno diritto a vacanze pro rata temporis. Se il rapporto di lavoro in un mese è durato 15 o più gorni, il mese in questione verrà considerato per intero. Se invece il rapporto di lavoro in un mese è durato meno di 15 giorni, viene meno per quel mese ogni diritto alle vacanze.

In caso di limitazione aziendali o perdite di lavoro imputabili a colpa propria per oltre due mesi, esiste solo un diritto pro rata alle vacanze. Se a causa di malattia, infortunio o servizio militare subentra una perdita di lavoro superiore a due mesi, il diritto alle vacanze può essere proporzionalmente ridotto. Le prime 4 settimane di servizio militare non danno adito a riduzione delle vacanze. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno un diritto pro rata.
Un giorno di vacanza è calcolato sulla base di 8.2 ore.

Per i lavoratori a cottimo fa testo il salario medio degli ultimi 3 periodi di retribuzione precedenti l’inizio delle vacanze.

I giorni festivi o di riposo che cadono durante le vacanze, e che sono indennizzati conformemente all’articolo 21, non valgono come giorni di vacanza.

Se non esiste un diritto al pagamento del salario in misura corrispondente alle vacanze aziendali (ad esempio, per anni di servizio incompleto, anticipi presi sulle vacanze, ecc.), i giorni che non danno diritto a remunerazione sono da considerare come vacanze non retribuite, ma possono essere, tuttavia, recuperati anticipatamente o posticipatamente.

Articolo 20
Vacanze
11321
utti i lavoratori hanno diritto per ogni anno civile (1° gennaio fino al 31 dicembre) alle seguenti vacanze retribuite:
Categoria di età Giorni di vacanza
Giovani e apprendisti25 giorni lavorativi
Dal primo anno di servizio 21 giorni lavorativi
Dal 40.mo fino al 50mo anno di età 22 giorni lavorativi
Dal 50.mo anno di età 25 giorni lavorativi
Dal 60.mo anno di età 30 giorni lavorativi
Nell’anno in cui si compie il 50.mo rispettivamente il 60.mo anno di età sussiste il diritto ad un pro rata sulla quinta rispettivamente sesta settimana di vacanze. Le vacanze aziendali devono essere comunicate al personale dipendente entro il 15 dicembre.

Se il rapporto di lavoro nell’anno corrispondente è durato meno di 12 mesi, i lavoratori hanno diritto a vacanze pro rata temporis. Se il rapporto di lavoro in un mese è durato 15 o più gorni, il mese in questione verrà considerato per intero. Se invece il rapporto di lavoro in un mese è durato meno di 15 giorni, viene meno per quel mese ogni diritto alle vacanze.

In caso di limitazione aziendali o perdite di lavoro imputabili a colpa propria per oltre due mesi, esiste solo un diritto pro rata alle vacanze. Se a causa di malattia, infortunio o servizio militare subentra una perdita di lavoro superiore a due mesi, il diritto alle vacanze può essere proporzionalmente ridotto. Le prime 4 settimane di servizio militare non danno adito a riduzione delle vacanze. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno un diritto pro rata.
Un giorno di vacanza è calcolato sulla base di 8.2 ore.

Per i lavoratori a cottimo fa testo il salario medio degli ultimi 3 periodi di retribuzione precedenti l’inizio delle vacanze.

I giorni festivi o di riposo che cadono durante le vacanze, e che sono indennizzati conformemente all’articolo 21, non valgono come giorni di vacanza.

Se non esiste un diritto al pagamento del salario in misura corrispondente alle vacanze aziendali (ad esempio, per anni di servizio incompleto, anticipi presi sulle vacanze, ecc.), i giorni che non danno diritto a remunerazione sono da considerare come vacanze non retribuite, ma possono essere, tuttavia, recuperati anticipatamente o posticipatamente.

Articolo 20
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11081
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio proprio1 giorno
Nascita di figli legittimi 3 giorni
Morte del coniuge e dei propri figli 3 giorni
Decesso di genitori, suoceri, fratelli, sorelle (*1)1 giorno
Decesso di nipoti, cognati, cognate o nonni (*1)1 giorno
Trasloco di lavoratori aventi una economia domestica propria e che non hanno disdetto il rapporto di lavoro 1 giorno al massimo 1 volta l'anno
Ispezioni militare 1/2 giorno (min.)
(*1) l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio

Il diritto all’indennità ai sensi del capoverso 1 sussiste solamente se le assenze hanno effettivamente luogo e quindi provocano una perdita di salario. L’intera perdita di salario sarà versata, a titolo d’indennità, con il salario corrente.

Articolo 15
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11191
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio proprio1 giorno
Nascita di figli legittimi 3 giorni
Morte del coniuge e dei propri figli 3 giorni
Decesso di genitori, suoceri, fratelli, sorelle (*1)1 giorno
Decesso di nipoti, cognati, cognate o nonni (*1)1 giorno
Trasloco di lavoratori aventi una economia domestica propria e che non hanno disdetto il rapporto di lavoro 1 giorno al massimo 1 volta l'anno
Ispezioni militare 1/2 giorno (min.)
(*1) l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio

Il diritto all’indennità ai sensi del capoverso 1 sussiste solamente se le assenze hanno effettivamente luogo e quindi provocano una perdita di salario. L’intera perdita di salario sarà versata, a titolo d’indennità, con il salario corrente.

Articolo 15
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11321
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio proprio1 giorno
Nascita di figli legittimi 3 giorni
Morte del coniuge e dei propri figli 3 giorni
Decesso di genitori, suoceri, fratelli, sorelle (*1)1 giorno
Decesso di nipoti, cognati, cognate o nonni (*1)1 giorno
Trasloco di lavoratori aventi una economia domestica propria e che non hanno disdetto il rapporto di lavoro 1 giorno al massimo 1 volta l'anno
Ispezioni militare 1/2 giorno (min.)
(*1) l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio

Il diritto all’indennità ai sensi del capoverso 1 sussiste solamente se le assenze hanno effettivamente luogo e quindi provocano una perdita di salario. L’intera perdita di salario sarà versata, a titolo d’indennità, con il salario corrente.

Articolo 15
Giorni festivi retribuiti
11081
A tutti i lavoratori è riconosciuto il diritto a 9 giorni festivi o di riposo pagati che cadono in un giorno lavorativo.

I giorni festivi e di riposo per i quali deve essere pagata un’indennità, sono da fissare anticipatamente di comune accordo fra l’azienda e le maestranze. A titolo di indennità si deve corrispondere il salario completo che si sarebbe potuto guadagnare in detti giorni, versandolo di volta in volta con il salario corrente. L’indennità non deve esser corrisposta qualora i lavoratori si assentino dal lavoro senza motivi plausibili immediatamente prima o dopo il giorno festivo o di riposo.

Ai lavoratori impiegati eccezionalmente con retribuzione oraria deve essere in ogni caso versata, oltre al salario base e ad eventuali supplementi per lavoro straordinario, un’indennità per giorni festivi pari al 3.59%.

Articolo 21
Giorni festivi retribuiti
11191
A tutti i lavoratori è riconosciuto il diritto a 9 giorni festivi o di riposo pagati che cadono in un giorno lavorativo.

I giorni festivi e di riposo per i quali deve essere pagata un’indennità, sono da fissare anticipatamente di comune accordo fra l’azienda e le maestranze. A titolo di indennità si deve corrispondere il salario completo che si sarebbe potuto guadagnare in detti giorni, versandolo di volta in volta con il salario corrente. L’indennità non deve esser corrisposta qualora i lavoratori si assentino dal lavoro senza motivi plausibili immediatamente prima o dopo il giorno festivo o di riposo.

Ai lavoratori impiegati eccezionalmente con retribuzione oraria deve essere in ogni caso versata, oltre al salario base e ad eventuali supplementi per lavoro straordinario, un’indennità per giorni festivi pari al 3.59%.

Articolo 21
Giorni festivi retribuiti
11321
A tutti i lavoratori è riconosciuto il diritto a 9 giorni festivi o di riposo pagati che cadono in un giorno lavorativo.

I giorni festivi e di riposo per i quali deve essere pagata un’indennità, sono da fissare anticipatamente di comune accordo fra l’azienda e le maestranze. A titolo di indennità si deve corrispondere il salario completo che si sarebbe potuto guadagnare in detti giorni, versandolo di volta in volta con il salario corrente. L’indennità non deve esser corrisposta qualora i lavoratori si assentino dal lavoro senza motivi plausibili immediatamente prima o dopo il giorno festivo o di riposo.

Ai lavoratori impiegati eccezionalmente con retribuzione oraria deve essere in ogni caso versata, oltre al salario base e ad eventuali supplementi per lavoro straordinario, un’indennità per giorni festivi pari al 3.59%.

Articolo 21
Malattia
11081
Malattia
L’impresa è tenuta a stipulare per i propri dipendenti un’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia, in tal modo è ritenuto tacitato l’obbligo giuridico dell’impresa a versare il salario in caso di malattia (art. 324a CO). La scelta dell’ente assicuratore sarà effettuata, di comune accordo, da impresa e lavoratori. Ai lavoratori assicurati dovrà essere garantito, in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, il passaggio all’assicurazione individuale. L’impresa può procrastinare l’inizio delle prestazioni assicurative fino a un massimo di 60 giorni, assumendosi il relativo rischio. In tal caso, occorre informare i lavoratori sul differimento dell’assicurazione d’indennità giornaliera. Inoltre, agli aventi diritto devono essere garantite, per iscritto, le prestazioni d’indennità giornaliera di malattia previste dal CCL (art. 12.2.) quale versamento del salario in caso di malattia.

In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, ai lavoratori dev’essere garantito dopo 30 giorni il passaggio all’assicurazione individuale. L’assicurazione per l’indennità giornaliera in caso di malattia deve coprire almeno l’80% del salario lordo sulla base di 41 ore settimanali. L’assicurazione deve garantire le prestazioni per 720 giorni entro 900 giorni consecutivi. Si possono stabilire al massimo due giorni di attesa.

Premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia
I premi effettivi dell’assicurazione d’indennità giornaliera di cui all’articolo 12.2. sono per la metà a carico dell’impresa e per l’altra metà a carico del lavoratore. La quota a carico del lavoratore non deve superare lo 0.5% del suo salario lordo. Se l’incapacità al lavoro dovuta a malattia o a infortunio dura più di tre giorni, i lavoratori devono presentare un certificato medico senza che ciò venga espressamente richiesto.
(...)

Articolo 12.1 – 12.4
Malattia
11191
Malattia
L’impresa è tenuta a stipulare per i propri dipendenti un’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia, in tal modo è ritenuto tacitato l’obbligo giuridico dell’impresa a versare il salario in caso di malattia (art. 324a CO). La scelta dell’ente assicuratore sarà effettuata, di comune accordo, da impresa e lavoratori. Ai lavoratori assicurati dovrà essere garantito, in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, il passaggio all’assicurazione individuale. L’impresa può procrastinare l’inizio delle prestazioni assicurative fino a un massimo di 60 giorni, assumendosi il relativo rischio. In tal caso, occorre informare i lavoratori sul differimento dell’assicurazione d’indennità giornaliera. Inoltre, agli aventi diritto devono essere garantite, per iscritto, le prestazioni d’indennità giornaliera di malattia previste dal CCL (art. 12.2.) quale versamento del salario in caso di malattia.

In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, ai lavoratori dev’essere garantito dopo 30 giorni il passaggio all’assicurazione individuale. L’assicurazione per l’indennità giornaliera in caso di malattia deve coprire almeno l’80% del salario lordo sulla base di 41 ore settimanali. L’assicurazione deve garantire le prestazioni per 720 giorni entro 900 giorni consecutivi. Si possono stabilire al massimo due giorni di attesa.

Premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia
I premi effettivi dell’assicurazione d’indennità giornaliera di cui all’articolo 12.2. sono per la metà a carico dell’impresa e per l’altra metà a carico del lavoratore. La quota a carico del lavoratore non deve superare lo 0.5% del suo salario lordo. Se l’incapacità al lavoro dovuta a malattia o a infortunio dura più di tre giorni, i lavoratori devono presentare un certificato medico senza che ciò venga espressamente richiesto.
(...)

Articolo 12.1 – 12.4
Malattia
11321
Malattia
L’impresa è tenuta a stipulare per i propri dipendenti un’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia, in tal modo è ritenuto tacitato l’obbligo giuridico dell’impresa a versare il salario in caso di malattia (art. 324a CO). La scelta dell’ente assicuratore sarà effettuata, di comune accordo, da impresa e lavoratori. Ai lavoratori assicurati dovrà essere garantito, in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, il passaggio all’assicurazione individuale. L’impresa può procrastinare l’inizio delle prestazioni assicurative fino a un massimo di 60 giorni, assumendosi il relativo rischio. In tal caso, occorre informare i lavoratori sul differimento dell’assicurazione d’indennità giornaliera. Inoltre, agli aventi diritto devono essere garantite, per iscritto, le prestazioni d’indennità giornaliera di malattia previste dal CCL (art. 12.2.) quale versamento del salario in caso di malattia.

In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, ai lavoratori dev’essere garantito dopo 30 giorni il passaggio all’assicurazione individuale. L’assicurazione per l’indennità giornaliera in caso di malattia deve coprire almeno l’80% del salario lordo sulla base di 41 ore settimanali. L’assicurazione deve garantire le prestazioni per 720 giorni entro 900 giorni consecutivi. Si possono stabilire al massimo due giorni di attesa.

Premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia
I premi effettivi dell’assicurazione d’indennità giornaliera di cui all’articolo 12.2. sono per la metà a carico dell’impresa e per l’altra metà a carico del lavoratore. La quota a carico del lavoratore non deve superare lo 0.5% del suo salario lordo. Se l’incapacità al lavoro dovuta a malattia o a infortunio dura più di tre giorni, i lavoratori devono presentare un certificato medico senza che ciò venga espressamente richiesto.
(...)

Articolo 12.1 – 12.4
Servizio militare / civile / di protezione civile
11081
I lavoratori che prestano servizio militare svizzero obbligatorio, o servizio di protezione civile, hanno diritto alle seguenti indennità per la perdita di salario:
Type de servicecelibi senza obblighi di assistenzacelibi con obblighi di assistenza, così come sposati
durante la scuola reclute50%80%
durante i corsi quadri e sconto dei galloni50%80%
per altri servizi militari80%100%
durante il servizio in ferma continuata50%80%
Le indennità derivanti dall’ordinamento per perdita di guadagno spettano all’impresa se non superano le aliquote sopraindicate.

(...) Il servizio di protezione civile è parificato al servizio militare.
l calcolo della perdita di salario è fatto in base alle ore di lavoro effettivamente perse e al guadagno normale.

Articoli 14.1 – 14.4
Servizio militare / civile / di protezione civile
11191
I lavoratori che prestano servizio militare svizzero obbligatorio, o servizio di protezione civile, hanno diritto alle seguenti indennità per la perdita di salario:
Type de servicecelibi senza obblighi di assistenzacelibi con obblighi di assistenza, così come sposati
durante la scuola reclute50%80%
durante i corsi quadri e sconto dei galloni50%80%
per altri servizi militari80%100%
durante il servizio in ferma continuata50%80%
Le indennità derivanti dall’ordinamento per perdita di guadagno spettano all’impresa se non superano le aliquote sopraindicate.

(...) Il servizio di protezione civile è parificato al servizio militare.
l calcolo della perdita di salario è fatto in base alle ore di lavoro effettivamente perse e al guadagno normale.

Articoli 14.1 – 14.4
Servizio militare / civile / di protezione civile
11321
I lavoratori che prestano servizio militare svizzero obbligatorio, o servizio di protezione civile, hanno diritto alle seguenti indennità per la perdita di salario:
Type de servicecelibi senza obblighi di assistenzacelibi con obblighi di assistenza, così come sposati
durante la scuola reclute50%80%
durante i corsi quadri e sconto dei galloni50%80%
per altri servizi militari80%100%
durante il servizio in ferma continuata50%80%
Le indennità derivanti dall’ordinamento per perdita di guadagno spettano all’impresa se non superano le aliquote sopraindicate.

(...) Il servizio di protezione civile è parificato al servizio militare.
l calcolo della perdita di salario è fatto in base alle ore di lavoro effettivamente perse e al guadagno normale.

Articoli 14.1 – 14.4
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11081
Tutte le imprese e i lavoratori che sottostanno (...) versano un contributo per la copertura dei costi per l’applicazione del Contratto collettivo di lavoro, per la promozione dell’aggiornamento professionale e per le opere sociali in favore dei compartecipanti (...), utilizzando anche eventuali eccedenze. Le imprese e i lavoratori non organizzati sono da trattare allo stesso modo delle imprese e dei lavoratori organizzati.

Datori di lavoro
Il contributo delle imprese deve essere versato annualmente, entro la fine di marzo, alla Commissione professionale paritetica e ammonta a CHF 500.-- l’anno, a cui si aggiungono CHF 120.-- per ogni lavoratore occupato sottoposto al Contratto collettivo di lavoro. Per le imprese che non operano constantemente nel campo d’applicazione geografico del presente CCL il contributo mensile ammonta a 1/12 del contributo annuale.

Il contributo dei lavoratori ammonta per:
Categoria salarialeall’annoal mese
A1CHF 324.--CHF 27.--
A2CHF 312.--CHF 26.--
B1CHF 276.--CHF 23.--
B2CHF 216.--CHF 18.--
AuszubildendeCHF 60.--CHF 5.--

L’obbligo di riscossione dei contributi dei lavoratori è affidato al datore di lavoro. A partire dal mese di gennaio di ogni anno (risp. a partire dal mese di assunzione), il datore di lavoro provvede ogni mese a dedurre dal conteggio salariale del lavoratore il contributo della corrispettiva categoria salariale. Entro il 31 marzo l’ufficio contabile della Commissione professionale paritetica emette, sulla base delle liste dei lavoratori ricevute, la fattura relativa ai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il versamento dell’importo complessivo dei contributi dei datori di lavoro deve essere effettuato entro il 30 aprile. La prima metà dei contributi dei lavoratori deve invece essere versata entro il 30.4 e la seconda metà entro il 31 ottobre.

Ai fini della riscossione dei contributi, ogni impresa deve consegnare all’ufficio contabile della Commissione professionale paritetica ogni anno, entro il 31 dicembre, un elenco di tutti i lavoratori sottoposti l’anno successivo al Contratto collettivo di lavoro (indicando la funzione, la categoria salariale e l’indirizzo di ciascun collaboratore e di ciascuna collaboratrice). Se l’impresa, nonostante la notifica di due solleciti, non trasmette i dati di cui sopra, essa dovrà assumersi la responsabilità per i contributi persi, nonché per le prestazioni di cui i lavoratori non hanno potuto beneficiare. Il contributo alle sese di esecuzione, di perfezionamento professionale e alle opere sociali è amministrato dalla Commissione professionale paritetica.

Articolo 36
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11191
Tutte le imprese e i lavoratori che sottostanno (...) versano un contributo per la copertura dei costi per l’applicazione del Contratto collettivo di lavoro, per la promozione dell’aggiornamento professionale e per le opere sociali in favore dei compartecipanti (...), utilizzando anche eventuali eccedenze. Le imprese e i lavoratori non organizzati sono da trattare allo stesso modo delle imprese e dei lavoratori organizzati.

Datori di lavoro
Il contributo delle imprese deve essere versato annualmente, entro la fine di marzo, alla Commissione professionale paritetica e ammonta a CHF 500.-- l’anno, a cui si aggiungono CHF 120.-- per ogni lavoratore occupato sottoposto al Contratto collettivo di lavoro. Per le imprese che non operano constantemente nel campo d’applicazione geografico del presente CCL il contributo mensile ammonta a 1/12 del contributo annuale.

Il contributo dei lavoratori ammonta per:
Categoria salarialeall’annoal mese
A1CHF 324.--CHF 27.--
A2CHF 312.--CHF 26.--
B1CHF 276.--CHF 23.--
B2CHF 216.--CHF 18.--
AuszubildendeCHF 60.--CHF 5.--

L’obbligo di riscossione dei contributi dei lavoratori è affidato al datore di lavoro. A partire dal mese di gennaio di ogni anno (risp. a partire dal mese di assunzione), il datore di lavoro provvede ogni mese a dedurre dal conteggio salariale del lavoratore il contributo della corrispettiva categoria salariale. Entro il 31 marzo l’ufficio contabile della Commissione professionale paritetica emette, sulla base delle liste dei lavoratori ricevute, la fattura relativa ai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il versamento dell’importo complessivo dei contributi dei datori di lavoro deve essere effettuato entro il 30 aprile. La prima metà dei contributi dei lavoratori deve invece essere versata entro il 30.4 e la seconda metà entro il 31 ottobre.

Ai fini della riscossione dei contributi, ogni impresa deve consegnare all’ufficio contabile della Commissione professionale paritetica ogni anno, entro il 31 dicembre, un elenco di tutti i lavoratori sottoposti l’anno successivo al Contratto collettivo di lavoro (indicando la funzione, la categoria salariale e l’indirizzo di ciascun collaboratore e di ciascuna collaboratrice). Se l’impresa, nonostante la notifica di due solleciti, non trasmette i dati di cui sopra, essa dovrà assumersi la responsabilità per i contributi persi, nonché per le prestazioni di cui i lavoratori non hanno potuto beneficiare. Il contributo alle sese di esecuzione, di perfezionamento professionale e alle opere sociali è amministrato dalla Commissione professionale paritetica.

Articolo 36
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11321
Tutte le imprese e i lavoratori che sottostanno (...) versano un contributo per la copertura dei costi per l’applicazione del Contratto collettivo di lavoro, per la promozione dell’aggiornamento professionale e per le opere sociali in favore dei compartecipanti (...), utilizzando anche eventuali eccedenze. Le imprese e i lavoratori non organizzati sono da trattare allo stesso modo delle imprese e dei lavoratori organizzati.

Datori di lavoro
Il contributo delle imprese deve essere versato annualmente, entro la fine di marzo, alla Commissione professionale paritetica e ammonta a CHF 500.-- l’anno, a cui si aggiungono CHF 120.-- per ogni lavoratore occupato sottoposto al Contratto collettivo di lavoro. Per le imprese che non operano constantemente nel campo d’applicazione geografico del presente CCL il contributo mensile ammonta a 1/12 del contributo annuale.

Il contributo dei lavoratori ammonta per:
Categoria salarialeall’annoal mese
A1CHF 324.--CHF 27.--
A2CHF 312.--CHF 26.--
B1CHF 276.--CHF 23.--
B2CHF 216.--CHF 18.--
AuszubildendeCHF 60.--CHF 5.--

L’obbligo di riscossione dei contributi dei lavoratori è affidato al datore di lavoro. A partire dal mese di gennaio di ogni anno (risp. a partire dal mese di assunzione), il datore di lavoro provvede ogni mese a dedurre dal conteggio salariale del lavoratore il contributo della corrispettiva categoria salariale. Entro il 31 marzo l’ufficio contabile della Commissione professionale paritetica emette, sulla base delle liste dei lavoratori ricevute, la fattura relativa ai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il versamento dell’importo complessivo dei contributi dei datori di lavoro deve essere effettuato entro il 30 aprile. La prima metà dei contributi dei lavoratori deve invece essere versata entro il 30.4 e la seconda metà entro il 31 ottobre.

Ai fini della riscossione dei contributi, ogni impresa deve consegnare all’ufficio contabile della Commissione professionale paritetica ogni anno, entro il 31 dicembre, un elenco di tutti i lavoratori sottoposti l’anno successivo al Contratto collettivo di lavoro (indicando la funzione, la categoria salariale e l’indirizzo di ciascun collaboratore e di ciascuna collaboratrice). Se l’impresa, nonostante la notifica di due solleciti, non trasmette i dati di cui sopra, essa dovrà assumersi la responsabilità per i contributi persi, nonché per le prestazioni di cui i lavoratori non hanno potuto beneficiare. Il contributo alle sese di esecuzione, di perfezionamento professionale e alle opere sociali è amministrato dalla Commissione professionale paritetica.

Articolo 36
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11081
Per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, l’impresa è tenuta ad adottare tutte le misure atte a realizzare le disposizioni legali in materia di protezione della salute. I lavoratori collaborano con l’impresa nell’applicazione delle misure necessarie. Essi seguono le istruzioni e fanno uso in modo corretto dei dispositivi atti a proteggere la salute e la sicurezza.

La Commissione professionale paritetica discute i problemi relativi alla protezione della salute ed alla prevenzione degli infortuni.

Articolo 31
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11191
Per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, l’impresa è tenuta ad adottare tutte le misure atte a realizzare le disposizioni legali in materia di protezione della salute. I lavoratori collaborano con l’impresa nell’applicazione delle misure necessarie. Essi seguono le istruzioni e fanno uso in modo corretto dei dispositivi atti a proteggere la salute e la sicurezza.

La Commissione professionale paritetica discute i problemi relativi alla protezione della salute ed alla prevenzione degli infortuni.

Articolo 31
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11321
Per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, l’impresa è tenuta ad adottare tutte le misure atte a realizzare le disposizioni legali in materia di protezione della salute. I lavoratori collaborano con l’impresa nell’applicazione delle misure necessarie. Essi seguono le istruzioni e fanno uso in modo corretto dei dispositivi atti a proteggere la salute e la sicurezza.

La Commissione professionale paritetica discute i problemi relativi alla protezione della salute ed alla prevenzione degli infortuni.

Articolo 31
Apprendisti
11081
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sottostanno alle disposizioni del CCL – fatta eccezione per l’art. 6 (Salari).

Contributo ai costi di esecuzione:
Contributo annuo persone in formazione: CHF 60.--

Vacanze:
- dipendenti fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
- Congedo giovanile (fino a 30 anni, per volontariato nell’ambito delle attività
giovanili, senza diritto allo stipendio): 5 giorni di formazione supplementari

Salari:
Per giovani lavoratori con meno di 18 anni d’età, il salario sarà fissato individualmente.

Articoli 1, 20 e 36; CO 329a+e
Apprendisti
11191
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sottostanno alle disposizioni del CCL – fatta eccezione per l’art. 6 (Salari).

Contributo ai costi di esecuzione:
Contributo annuo persone in formazione: CHF 60.--

Vacanze:
- dipendenti fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
- Congedo giovanile (fino a 30 anni, per volontariato nell’ambito delle attività
giovanili, senza diritto allo stipendio): 5 giorni di formazione supplementari

Salari:
Per giovani lavoratori con meno di 18 anni d’età, il salario sarà fissato individualmente.

Articoli 1, 20 e 36; CO 329a+e
Apprendisti
11321
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sottostanno alle disposizioni del CCL – fatta eccezione per l’art. 6 (Salari).

Contributo ai costi di esecuzione:
Contributo annuo persone in formazione: CHF 60.--

Vacanze:
- dipendenti fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
- Congedo giovanile (fino a 30 anni, per volontariato nell’ambito delle attività
giovanili, senza diritto allo stipendio): 5 giorni di formazione supplementari

Salari:
Per giovani lavoratori con meno di 18 anni d’età, il salario sarà fissato individualmente.

Articoli 1, 20 e 36; CO 329a+e
Giovani dipendenti
11081
Vacanze:
- dipendenti fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
- Congedo giovanile (fino a 30 anni, per volontariato nell’ambito delle attività
giovanili, senza diritto allo stipendio): 5 giorni di formazione supplementari

Salari:
Per giovani lavoratori con meno di 18 anni d’età, il salario sarà fissato individualmente.

Articoli 1, 20 e 36; CO 329a+e
Giovani dipendenti
11191
Vacanze:
- dipendenti fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
- Congedo giovanile (fino a 30 anni, per volontariato nell’ambito delle attività
giovanili, senza diritto allo stipendio): 5 giorni di formazione supplementari

Salari:
Per giovani lavoratori con meno di 18 anni d’età, il salario sarà fissato individualmente.

Articoli 1, 20 e 36; CO 329a+e
Giovani dipendenti
11321
Vacanze:
- dipendenti fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
- Congedo giovanile (fino a 30 anni, per volontariato nell’ambito delle attività
giovanili, senza diritto allo stipendio): 5 giorni di formazione supplementari

Salari:
Per giovani lavoratori con meno di 18 anni d’età, il salario sarà fissato individualmente.

Articoli 1, 20 e 36; CO 329a+e
Termini di disdetta
11081
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Periodo di prova (1 mese) per la fine della settimana succesiva alla disdetta
Nel 1° anno di servizio 4 settimane (per la fine di una settimana lavorativa)
Dal 2° e fino al 6° anno di servizio 2 mesi
Dal 7° anno di servizio 3 mesi
La disdetta deve pervenire al destinatario prima dell’inizio del periodo di disdetta.

Articoli 23 e 24
Termini di disdetta
11191
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Periodo di prova (1 mese) per la fine della settimana succesiva alla disdetta
Nel 1° anno di servizio 4 settimane (per la fine di una settimana lavorativa)
Dal 2° e fino al 6° anno di servizio 2 mesi
Dal 7° anno di servizio 3 mesi
La disdetta deve pervenire al destinatario prima dell’inizio del periodo di disdetta.

Articoli 23 e 24
Termini di disdetta
11321
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Periodo di prova (1 mese) per la fine della settimana succesiva alla disdetta
Nel 1° anno di servizio 4 settimane (per la fine di una settimana lavorativa)
Dal 2° e fino al 6° anno di servizio 2 mesi
Dal 7° anno di servizio 3 mesi
La disdetta deve pervenire al destinatario prima dell’inizio del periodo di disdetta.

Articoli 23 e 24
Rappresentanza dei lavoratori
11081
Sindacato Unia
Syna – Sindacato interprofessionale
Rappresentanza dei lavoratori
11191
Sindacato Unia
Syna – Sindacato interprofessionale
Rappresentanza dei lavoratori
11321
Sindacato Unia
Syna – Sindacato interprofessionale
Rappresentanza dei datori di lavoro
11081
Associazione industria svizzera del mobile (möbelschweiz)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11191
Associazione industria svizzera del mobile (möbelschweiz)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11321
Associazione industria svizzera del mobile (möbelschweiz)
Compiti organi paritetici
11081
Esiste una Commissione professionale paritetica (...)
La Commissione professionale paritetica adempie soprattutto ai seguenti compiti:
a) mediazione in caso di divergenze fra imprese e lavoratori;
b) esecuzione di controlli relativi all’osservanza del Contratto collettivo di lavoro;
c) disavanzo ed incasso di multe convenzionali, processi e spese di controllo;
d) incasso e amministrazione dei contributi per la copertura dei costi d’applicazione, per il perfezionamento professionale e per le opere sociali.
(...)

Articoli 32.1 e 32.2
Compiti organi paritetici
11191
Esiste una Commissione professionale paritetica (...)
La Commissione professionale paritetica adempie soprattutto ai seguenti compiti:
a) mediazione in caso di divergenze fra imprese e lavoratori;
b) esecuzione di controlli relativi all’osservanza del Contratto collettivo di lavoro;
c) disavanzo ed incasso di multe convenzionali, processi e spese di controllo;
d) incasso e amministrazione dei contributi per la copertura dei costi d’applicazione, per il perfezionamento professionale e per le opere sociali.
(...)

Articoli 32.1 e 32.2
Compiti organi paritetici
11321
Esiste una Commissione professionale paritetica (...)
La Commissione professionale paritetica adempie soprattutto ai seguenti compiti:
a) mediazione in caso di divergenze fra imprese e lavoratori;
b) esecuzione di controlli relativi all’osservanza del Contratto collettivo di lavoro;
c) disavanzo ed incasso di multe convenzionali, processi e spese di controllo;
d) incasso e amministrazione dei contributi per la copertura dei costi d’applicazione, per il perfezionamento professionale e per le opere sociali.
(...)

Articoli 32.1 e 32.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11081
Imprese e lavoratori che contravvengano agli impegni previsti dal contratto collettivo di lavoro possono essere sanzionati con una multa convenzionale. L’ammontare della multa convenzionale sarà fissata anzitutto in modo da dissuadere le imprese e i lavoratori a contravvenire in futuro il contratto collettivo di lavoro.

L’ammontare della multa convenzionale sarà calcolato sulla base dei seguenti criteri:
1. importo delle prestazioni in denaro negate dall’impresa ai suoi lavoratori, così come dei salari minimi fissati dal contratto collettivo di lavoro non rispettati.
2. violazione delle disposizioni non finanziarie del contratto collettivo.
3. violazioni singole o ripetute delle disposizioni contrattuali, come pure la gravità delle stesse.
4. recidività delle violazioni al contratto collettivo di lavoro.
5. dimensionidell’impresa.
6. constatazione se l’impresa o i lavoratori messi colpevoli e messi in mora, abbiano già soddisfatto completamente o in parte i propri obblighi.
7. constatazione se i lavoratori faranno valere autonomamente i propri diritti contro un’impresa colpevole o se hanno intenzione comunque di farlo nell’immediato futuro.

La Commissione paritetica professionale può infliggere a imprese e/o lavoratori, dei quali è stata riscontrata la violazione delle disposizioni contrattuali, i costi comprovati originati dai controlli e procedure (per le spese sostenute dagli incaricati, come pure dalla Commissione paritetica), inglobandoli nella multa convenzionale.

La commissione paritetica dovrà utilizzare la multa convenzionale e le risorse per il controllo e il procedimento, per coprire i costi dovuti all’applicazione del contratto.

Articolo 33
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11191
Imprese e lavoratori che contravvengano agli impegni previsti dal contratto collettivo di lavoro possono essere sanzionati con una multa convenzionale. L’ammontare della multa convenzionale sarà fissata anzitutto in modo da dissuadere le imprese e i lavoratori a contravvenire in futuro il contratto collettivo di lavoro.

L’ammontare della multa convenzionale sarà calcolato sulla base dei seguenti criteri:
1. importo delle prestazioni in denaro negate dall’impresa ai suoi lavoratori, così come dei salari minimi fissati dal contratto collettivo di lavoro non rispettati.
2. violazione delle disposizioni non finanziarie del contratto collettivo.
3. violazioni singole o ripetute delle disposizioni contrattuali, come pure la gravità delle stesse.
4. recidività delle violazioni al contratto collettivo di lavoro.
5. dimensionidell’impresa.
6. constatazione se l’impresa o i lavoratori messi colpevoli e messi in mora, abbiano già soddisfatto completamente o in parte i propri obblighi.
7. constatazione se i lavoratori faranno valere autonomamente i propri diritti contro un’impresa colpevole o se hanno intenzione comunque di farlo nell’immediato futuro.

La Commissione paritetica professionale può infliggere a imprese e/o lavoratori, dei quali è stata riscontrata la violazione delle disposizioni contrattuali, i costi comprovati originati dai controlli e procedure (per le spese sostenute dagli incaricati, come pure dalla Commissione paritetica), inglobandoli nella multa convenzionale.

La commissione paritetica dovrà utilizzare la multa convenzionale e le risorse per il controllo e il procedimento, per coprire i costi dovuti all’applicazione del contratto.

Articolo 33
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11321
Imprese e lavoratori che contravvengano agli impegni previsti dal contratto collettivo di lavoro possono essere sanzionati con una multa convenzionale. L’ammontare della multa convenzionale sarà fissata anzitutto in modo da dissuadere le imprese e i lavoratori a contravvenire in futuro il contratto collettivo di lavoro.

L’ammontare della multa convenzionale sarà calcolato sulla base dei seguenti criteri:
1. importo delle prestazioni in denaro negate dall’impresa ai suoi lavoratori, così come dei salari minimi fissati dal contratto collettivo di lavoro non rispettati.
2. violazione delle disposizioni non finanziarie del contratto collettivo.
3. violazioni singole o ripetute delle disposizioni contrattuali, come pure la gravità delle stesse.
4. recidività delle violazioni al contratto collettivo di lavoro.
5. dimensionidell’impresa.
6. constatazione se l’impresa o i lavoratori messi colpevoli e messi in mora, abbiano già soddisfatto completamente o in parte i propri obblighi.
7. constatazione se i lavoratori faranno valere autonomamente i propri diritti contro un’impresa colpevole o se hanno intenzione comunque di farlo nell’immediato futuro.

La Commissione paritetica professionale può infliggere a imprese e/o lavoratori, dei quali è stata riscontrata la violazione delle disposizioni contrattuali, i costi comprovati originati dai controlli e procedure (per le spese sostenute dagli incaricati, come pure dalla Commissione paritetica), inglobandoli nella multa convenzionale.

La commissione paritetica dovrà utilizzare la multa convenzionale e le risorse per il controllo e il procedimento, per coprire i costi dovuti all’applicazione del contratto.

Articolo 33
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
11081
Su richiesta dei lavoratori, nelle aziende con oltre 40 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro si possono costituire le commissioni aziendali. In ogni caso, si dovrà rispettare la legge del 1° Maggio 1994 sull’informazione e la partecipazione dei prestatori d’opera nelle imprese.

La commissione aziendale è nominata con una votazione a cui partecipano, con gli stessi diritti e doveri, e dorebbe comprendere almeno tre membri.

L’impresa è tenuta ad informare la commissione aziendale su tutte le questioni riguardanti il rapporto di lavoro. La commissione aziendale ha il compito di discutere con l’impresa le questioni derivanti dal CCL ed è autorizzata a rappresentare i lavoratori nell’ambito delle pertinenti disposizioni del CCL e della Legge del lavoro e di prendere i relativi accordi.

Articoli 29.1 – 29.3
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
11191
Su richiesta dei lavoratori, nelle aziende con oltre 40 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro si possono costituire le commissioni aziendali. In ogni caso, si dovrà rispettare la legge del 1° Maggio 1994 sull’informazione e la partecipazione dei prestatori d’opera nelle imprese.

La commissione aziendale è nominata con una votazione a cui partecipano, con gli stessi diritti e doveri, e dorebbe comprendere almeno tre membri.

L’impresa è tenuta ad informare la commissione aziendale su tutte le questioni riguardanti il rapporto di lavoro. La commissione aziendale ha il compito di discutere con l’impresa le questioni derivanti dal CCL ed è autorizzata a rappresentare i lavoratori nell’ambito delle pertinenti disposizioni del CCL e della Legge del lavoro e di prendere i relativi accordi.

Articoli 29.1 – 29.3
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
11321
Su richiesta dei lavoratori, nelle aziende con oltre 40 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro si possono costituire le commissioni aziendali. In ogni caso, si dovrà rispettare la legge del 1° Maggio 1994 sull’informazione e la partecipazione dei prestatori d’opera nelle imprese.

La commissione aziendale è nominata con una votazione a cui partecipano, con gli stessi diritti e doveri, e dorebbe comprendere almeno tre membri.

L’impresa è tenuta ad informare la commissione aziendale su tutte le questioni riguardanti il rapporto di lavoro. La commissione aziendale ha il compito di discutere con l’impresa le questioni derivanti dal CCL ed è autorizzata a rappresentare i lavoratori nell’ambito delle pertinenti disposizioni del CCL e della Legge del lavoro e di prendere i relativi accordi.

Articoli 29.1 – 29.3
Piani sociali
11081
In caso di chiusure aziendali, la direzione dell’azienda coinvolta deve interpellare il più presto possibile la commissione aziendale e discutere con essa i problemi risultanti dalla chiusura.

Articolo 29.4
Piani sociali
11191
In caso di chiusure aziendali, la direzione dell’azienda coinvolta deve interpellare il più presto possibile la commissione aziendale e discutere con essa i problemi risultanti dalla chiusura.

Articolo 29.4
Piani sociali
11321
In caso di chiusure aziendali, la direzione dell’azienda coinvolta deve interpellare il più presto possibile la commissione aziendale e discutere con essa i problemi risultanti dalla chiusura.

Articolo 29.4
Procedure di conciliazione e arbitrato
11081
Livello Instituzione responsabile
1° livello a livello d’impresa
2° livello Commissione professionale paritetica

Articoli 34 e 35
Procedure di conciliazione e arbitrato
11191
Livello Instituzione responsabile
1° livello a livello d’impresa
2° livello Commissione professionale paritetica

Articoli 34 e 35
Procedure di conciliazione e arbitrato
11321
Livello Instituzione responsabile
1° livello a livello d’impresa
2° livello Commissione professionale paritetica

Articoli 34 e 35
Obbligo della pace
11081
Imprese e lavoratori si assoggettano all’obbligo della pace del lavoro per tutte le condizioni regolate dal presente contratto. Di conseguenza, ogni turbamento del rapporto di lavoro e ogni misura di lotta come serrata, sciopero, boicottaggio o rappresaglia, sono esplicitamente esclusi.

Articolo 37
Obbligo della pace
11191
Imprese e lavoratori si assoggettano all’obbligo della pace del lavoro per tutte le condizioni regolate dal presente contratto. Di conseguenza, ogni turbamento del rapporto di lavoro e ogni misura di lotta come serrata, sciopero, boicottaggio o rappresaglia, sono esplicitamente esclusi.

Articolo 37
Obbligo della pace
11321
Imprese e lavoratori si assoggettano all’obbligo della pace del lavoro per tutte le condizioni regolate dal presente contratto. Di conseguenza, ogni turbamento del rapporto di lavoro e ogni misura di lotta come serrata, sciopero, boicottaggio o rappresaglia, sono esplicitamente esclusi.

Articolo 37
Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Region Zentralschweiz
Sankt Karlistrasse 21
6004 Luzern
+41 84 865 16 51
zentralschweiz@unia.ch
https://zentralschweiz.unia.ch/

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